Istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ da soggetto dichiarato fallito anteriormente: vige comunque la disciplina della legge fallimentare

Indiscutibile, secondo i giudici, l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato

Istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ da soggetto dichiarato fallito anteriormente: vige comunque la disciplina della legge fallimentare

Indiscutibile l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato, costituendo la disciplina dell’esdebitazione un unico corpus normativo con le disposizioni che li precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento (o della liquidazione del patrimonio del debitore), delle quali, pertanto, sono destinati a mutuare l’efficacia ultrattiva espressamente prevista per tali procedure.
Questo il principio applicato dai giudici (ordinanza numero 1444 del 22 gennaio 2026 della Cassazione), chiamati a valutare l’istanza del socio di una ‘s.a.s.’, già dichiarato fallito, che ha proposto reclamo avverso il decreto di rigetto del Tribunale della domanda di esdebitazione per assenza di meritevolezza, oltre che per omessa consegna di documentazione contabile precedente il 2011, sia, infine, per avere stipulato un contratto di locazione di un immobile del fallimento con un congiunto, ritenuto comportamento tale da ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale, immobile riconsegnato nel 2019.
Per i giudici non ci sono dubbi: l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, in quanto l’esdebitazione non è un istituto autonomo ma attiene alla fase conclusiva della procedura fallimentare, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito, costituendo un unico corpus normativo con le disposizioni che la precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento. Pertanto, al procedimento di esdebitazione, promosso nel vigore della sopravvenuta disciplina del ‘Codice della crisi’, si applica la legge fallimentare ove il beneficio riguardi debiti concorsuali insoddisfatti ammessi allo stato passivo di un fallimento, aperto nella vigenza della disciplina abrogata. Difatti, l’esdebitazione è stato ritenuto istituto non autonomo, ma correlato alla disciplina concorsuale cui ineriscono i debiti oggetto di liberazione, come dimostrato dalla circostanza secondo cui l’esdebitazione può essere disposta anche con lo stesso decreto di chiusura del fallimento.
Infine, va ritenuto ostativo all’esdebitazione il comportamento assunto dal debitore, il quale ha ritardato la liquidazione dell’attivo fallimentare, avendo stipulato – in prossimità della dichiarazione di fallimento – un contratto di locazione con un congiunto che prevedeva il pagamento anticipato dell’intero canone, circostanza che ha ritardato la liquidazione del bene in attesa dell’esito dell’azione revocatoria intentata dalla curatela al fine di far dichiarare inefficace l’atto negoziale in oggetto.
In generale, difatti, il comportamento tenuto dal debitore prima dell’apertura della procedura è oggetto di valutazione in termini di prognosi dell’affidamento del proponente, senza che questa valutazione si traduca propriamente in una verifica di meritevolezza del debitore, costituendone condizione ostativa in sede di successivo procedimento di esdebitazione. Tale soluzione è resa evidente dalla indicazione – quali fatti impeditivi dell’esdebitazione – di condotte tenute dal debitore prima dell’apertura del concorso, quali i comportamenti che abbiano fornito un contributo causale a ritardare lo svolgimento della procedura, che abbiano distratto l’attivo o aggravato il passivo, ovvero, ancora, che siano sfociati in delitti ostativi accertati in sede penale.

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