Furgone centra una moto: è omicidio colposo anche se il ‘centauro’ è morto anche a causa di un errore medico

Fondamentale però che l’errore medico non costituisca un accadimento al di fuori di ogni immaginazione: in questo caso, difatti, l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte

Furgone centra una moto: è omicidio colposo anche se il ‘centauro’ è morto anche a causa di un errore medico

Furgone centra in pieno una moto: il ‘centauro’ riporta serie lesioni e muore pochi giorni dopo l’incidente. Sacrosanta la condanna del conducente del mezzo, in quanto responsabile di omicidio colposo. Irrilevante, sanciscono i giudici, l’errore medico che ha contribuito a causare il decesso del ‘centauro’.
Questa la decisione dei giudici (sentenza numero 36662 dell’11 novembre 2025 della Cassazione) a chiusura del contenzioso relativo ad un drammatico episodio, risalente ad oltre otto anni fa, verificatosi nella città di Prato.
Tutto avviene in pochi secondi: un uomo, Ugo – nome di fantasia –, alla guida di un furgone, nell’eseguire la manovra per uscire dallo spazio di parcheggio e per immettersi nel flusso della circolazione, omettendo di verificare di poter effettuare la manovra senza creare intralcio agli altri utenti della strada e omettendo di dare la precedenza al motociclo condotto da un uomo, Dino – nome di fantasia –, lo urta, determinando la rovinosa caduta del ‘centauro’ sulla sede stradale. Una volta trasportato il motociclista in ‘codice rosso’ al ‘Pronto Soccorso’, le lesioni vengono giudicate guaribili in trenta giorni, salvo complicazioni.
Dieci giorni dopo l’incidente, però, Dino perde la vita. Ciò a causa di una errata scelta dei medici, i quali omettono di valutare il rischio tromboembolico venoso del paziente, il quadro clinico, le pregresse patologie e le importanti e le significative lesioni causate dal sinistro, oltre al prolungato allettamento, decidendo di interrompere, due giorni prima del decesso, la somministrazione del farmaco anticoagulante, pur in assenza di segni clinici sufficienti a rendere opportuna tale interruzione, e omettendo di adottare misure di prevenzione del rischio tromboembolico, così determinando la formazione di una trombosi venosa profonda e, conseguentemente, di una embolia polmonare che causano la morte del paziente.
Nonostante questo quadro, però, il conducente del furgone si ritrova comunque condannato, sia in primo che in secondo grado, per il reato di omicidio colposo: a lui, secondo i giudici di merito, è addebitabile la morte del ‘centauro’.
In particolare, in Appello viene ritenuta causalmente riconducibile alla condotta colposa del conducente del furgone la morte della persona offesa, poiché il rischio terapeutico deve essere messo in conto nel caso di sinistro stradale, laddove le lesioni riportate richiedano un trattamento sanitario. E nello specifico caso le gravi lesioni subite dal ‘centauro’ a seguito del sinistro avevano necessitato di un periodo di ospedalizzazione in cui si è avverato il rischio embolico inveratosi per colpa dei medici che ebbero in cura la persona offesa, rischio non atipico, né eccezionale o imprevedibile rispetto alle lesioni determinate dalla condotta colposa del conducente del furgone.
Col ricorso in Cassazione il legale che difende Ugo contesta duramente la visione tracciata in Appello e osserva che la colpa medica relativa alla morte del ‘centauro’ non attiene ad un reato omissivo, bensì ad un reato commissivo, atteso che il decesso deriva esclusivamente dal fatto che i sanitari avevano erroneamente deciso di sospendere il farmaco anticoagulante, ingenerando nel paziente una trombosi profonda, eccentrica rispetto al sinistro stradale. Per il legale, quindi, la causa sopravvenuta ha provocato un rischio nuovo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra il sinistro stradale e la morte del ‘centauro’ in quanto l’evento trombotico è direttamente connesso all’interruzione del farmaco anticoagulante, anche tenendo presente che le parti del corpo interessate dal politrauma, derivante dal sinistro stradale, nulla avevano a che vedere con gli arti inferiori ove si è verificato l’evento trombotico.
Questa obiezione non convince però i magistrati di Cassazione, i quali, di conseguenza, confermano la condanna del conducente del furgone, colpevole, in via definitiva, di omicidio colposo.
Chiara, comunque, la questione prospettata dalla difesa sostenendo che il decesso del ‘centauro’ sarebbe avvenuto per un prevalente errore dei medici, a seguito di un evento trombotico da considerare eccentrico rispetto alle lesioni determinate dal sinistro stradale.
In altri termini, l’assunto difensivo è che le lesioni stradali avrebbero solo determinato il ricovero ospedaliero mentre la morte sarebbe stata causata dalla inopinata interruzione del farmaco antitrombotico da parte dei medici che avevano in cura il ‘centauro’.
In aggiunta, poi, secondo la difesa, il paziente, durante il ricovero, non è mai stato in pericolo di vita: la sua situazione clinica stava migliorando e sarebbe giunta a completa guarigione se non fosse stato per l’errore medico.
In prima battuta, i magistrati escludono l’ipotesi di un miglioramento delle condizioni cliniche del paziente, essendo piuttosto emerso che, a seguito dell’incidente, la persona offesa subì gravi lesioni, consistenti in politrauma, ematoma subdurale bilaterale ed emorragia subaracnoidea bilaterale, sospetto focolaio ematico parenchimale sinistro con frattura della volta cranica con lacerazione e contusione cerebrale e frattura costole con versamento pleurico, con prognosi di trenta giorni, salvo complicazioni. Tali lesioni determinarono il trasporto del paziente in ‘codice rosso’ al ‘Pronto Soccorso’ ed il successivo ricovero presso il reparto di Neurologia. Durante tale ricovero, i medici omisero di valutare il rischio tromboembolico venoso del paziente, pur a fronte dell’età, del quadro clinico, delle pregresse patologie che affliggevano tale soggetto e delle importanti e significative lesioni causate dal sinistro, oltre che delle cure in corso e del prolungato allettamento, e decisero di interrompere la somministrazione del farmaco anticoagulante, in assenza di segni clinici che rendessero prudente tale interruzione, in tal modo determinando la formazione di una trombosi venosa profonda e conseguente embolia polmonare che causarono il decesso del paziente.
Impossibile, quindi, ipotizzare un miglioramento della situazione clinica del ‘centauro’. Corretta, secondo i giudici di Cassazione, la valutazione compiuta in Appello: dall’evolversi della situazione clinica del paziente, ed in particolare dalla cattiva gestione del rischio trombotico da parte dei medici si può affermare che la causa preminente del decesso è sì da attribuirsi alla condotta colposa dei medici ma il rischio trombotico non può considerarsi del tutto nuovo ed eccentrico rispetto alle lesioni determinate dalla condotta colposa del conducente del furgone. In altri termini, la trombosi non ha assunto il ruolo di fattore idoneo a determinare l’imputazione dell’evento tipico – in via esclusiva – ad altri soggetti diversi dall’automobilista, segnatamente ai medici che avevano avuto in cura il ‘centauro’. Ciò in quanto, essenzialmente, nell’insorgenza della trombosi si era pur sempre concretizzato il rischio governato mediante le disposizioni cautelari della circolazione stradale, come tale causalmente imputabile all’automobilista che infranga tali disposizioni.
Logica, quindi, la conclusione secondo cui la gravità delle lesioni, il politrauma, la lunga degenza con prolungato allettamento avevano comportato il rischio di una trombosi venosa, collegato alla situazione medico-sanitaria in cui si trovava il paziente, rischio valutabile come non avulso dalle lesioni che avevano determinato il ricovero, anche perché il rischio terapeutico va messo in conto nel caso di sinistro stradale, laddove le lesioni riportate richiedano un trattamento sanitario.
Tirando le somme, infine, i magistrati di Cassazione ribadiscono il principio secondo cui si ravvisa nell’errore dei medici che hanno in cura il paziente vittima di lesioni da sinistro stradale un fattore solitamente concausale del decesso, non valutandolo quale causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito. Ciò perché l’errore medico non costituisce un accadimento al di fuori di ogni immaginazione, per cui l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, a meno che essa sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.

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