Partecipazione dei creditori alla liquidazione: il termine fissato dal liquidatore non è perentorio
Plausibile l’accoglimento di istanze di partecipazione presentate in ritardo
Irrilevante il riferimento alla maggiore età della donna, alla durata della convivenza col marito o all’assenza di mutilazioni genitali
Sotto esame, nello specifico, la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della possibilità, offerta dal diritto dei Paesi Bassi a un organo giurisdizionale supremo, di respingere un appello sulla sola base di una motivazione sommaria